SUCCESSIONI
Con la dicitura “successioni” nell’elenco dell’articolo 5 del D. Lgs. 28/2010, il legistratore ha introdotto l’obbligatorietà della mediazione per tutte le controversie concernenti le impugnazioni dei patti successori, le impugnazioni di testamento, le azioni di lesione di quota di legittima, le azioni per impugnazione di legato. Per le azioni di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima, è competente il tribunale ordinario in forma colleggiale (art. 50-bis c.p.c.) del luogo dell’aperta successione (art.22 c.p.c.). Il verbale di accordo fra le parti è, poi, omologato dal Presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l’organismo di conciliazione e costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata e per l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale (art. 12 D. Legs. 28/2010).