LOCAZIONE
L’articolo 5 al comma 1, elenca le materie per le quali il procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda. Il legislatore fra le materie inserisce la “locazione“, quindi tutte le controversie relative a risarcimento danni derivanti da contratto di locazione, a questioni attinenti le spese e gli oneri accessori o alle interpretazioni del contratto. Relativamente alla licenza per finita locazione (intimata prima della fine della scadenza del contratto) ed allo sfratto sia per finita locazione (intimato dopo la scadenza del contratto) sia per morosità, invece la norma riserva un trattamento diverso, imponendo la condizione di procedibilità solo per la fase di merito del giudizio e non per la fase sommaria. La condizione è di procedibilità e non di proponibilità. Pertanto in mancanza il giudice rimette le parti nei termini e le invita ad esperire il procedimento di mediazione; il legislatore non ha voluto precludere l’accesso alla giustizia.