CONDOMINIO

Per le controversie in materia di condominio l’articolo 5 del D. Lgs. 28/2010 prevede l’obbligatorietà della procedura di mediazione. Il procedimento di mediazione deve essere esperito, a pena di improcedibilità della domanda (e non di proponibilità). Pertanto, il mancato esperimento della procedura obbligatoria può essere sanato con un rinvio fissato dal Giudice proprio al fine di consentire l’inizio e la conclusione del procedimento di mediazione. Per le cause relative alla modalità d’uso dei servizi di condominio è competente il Giudice di pace (art. 7 c.p.c.). Per le impugnazioni di delibere condominiali è competente il Tribunale in forma collegiale (art. 50-bis c.p.c.). Il procedimento di mediazione è proposto innanzi all’organismo di mediazione scelto dalle parti (art. 3 D. Lgs. 28/2010).L’istanza deve indicare l’organismo, le parti, l’oggetto della domanda e le ragioni della pretesa (art. 4 D. Lgs. 28/2010).

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