Le novità del “Correttivo Cartabia” (D. Lgs. n.216 del 27.12.24)
Il 10 gennaio 2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D. Lgs. n.216 del 27.12.24, noto come “correttivo Cartabia in mediazione”, che entrerà in vigore il 25.1.2025 e integrerà il D. Lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, dunque il D. Lgs. n. 28/2010.
Le principali modifiche hanno ad oggetto:
- Mediazione telematica e mediazione da remoto
Il nuovo decreto illustra con maggiore chiarezza la mediazione svolta con modalità telematica, già disciplinata nei precedenti decreti, distinguendo tra: mediazione telematica (di cui all’art. 8 bis del D. Lg.s n.28/2010, in cui tutti gli atti sono digitalizzati); mediazione con incontri con modalità audiovisiva da remoto (disciplinata ex novo dall’art. 8 ter).
Ai sensi del nuovo testo dell’art. 8 bis, la mediazione telematica:
– necessita del consenso delle parti,
– tutti gli atti formati dal mediatore devono essere redatti e sottoscritti nel rispetto del CAD;
– al termine del procedimento il mediatore predispone il verbale mediante documento informatico;
– il mediatore ha l’onere di verificare l’apposizione, la validità e l’integrità delle firme delle parti prima di apporre la propria.
Il nuovo articolo 8-ter disciplina per la prima volta gli incontri di mediazione con modalità audiovisive da remoto: ciascuna parte ha la possibilità di chiedere al responsabile dell’organismo di mediazione di partecipare agli incontri con collegamento audiovisivo da remoto, mediante un sistema che garantisce la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate.
In questo caso, ai fini dell’acquisizione delle firme delle parti, esse verranno apposte nel rispetto delle disposizioni del CAD. A tal proposito viene esplicitamente introdotto il dovere delle parti di cooperare in buona fede e lealmente affinché gli atti formati con modalità da remoto vengano firmati senza indugio.
- La durata del procedimento di mediazione
La riforma di cui ci occupiamo ha completamente stravolto il precedente art. 6, relativo alla durata del procedimento di mediazione.
Viene previsto un nuovo termine di durata di sei mesi, non più di tre, prorogabile per periodi di volta in volta non superiori a tre mesi.
Nel caso in cui si tratti invece di mediazione obbligatoria o delegata, la durata di sei mesi è prorogabile per una sola volta per ulteriori tre mesi, dopo la sua instaurazione e prima della scadenza.
La proroga dovrà sempre e comunque risultare da esplicito accordo scritto delle parti.
La riforma chiarisce infine che il termine di cui sopra non è soggetto a sospensione feriale.
- La forma e i requisiti della delega necessaria per la partecipazione agli incontri di mediazione
Con l’inserimento dell’art. 8 comma 4 bis la nuova riforma fa luce su un punto su cui si è sempre abbondantemente e burrascosamente espressa la giurisprudenza, precisando finalmente la forma della delega a un terzo per partecipare all’incontro di mediazione.
Per la prima volta il D. Lgs. n.28/2010 specifica che la delega per la partecipazione all’incontro di mediazione va conferita con atto sottoscritto con firma non autenticata e contiene gli estremi del documento di identità del delegante.
Nei casi di cui all’art. 11 comma 7, il delegante può conferire la delega con firma autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
In ogni caso il delegato a partecipare all’incontro di mediazione cura la presentazione e la consegna della delega conferita in conformità a quanto previsto dal nuovo D. Lgs., unitamente a copia non autenticata del proprio documento di identità, per la loro acquisizione agli atti della procedura.
- Gli effetti della mediazione sul termine di decadenza e decorrenza
Con l’introduzione all’art. 11 del nuovo comma 4 bis viene precisato che quando la mediazione si conclude senza la conciliazione, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza di cui all’art. 8 comma 2, decorrente dal deposito del verbale conclusivo della mediazione presso la segreteria dell’organismo.
- Patrocinio a spese dello Stato in mediazione per l’avvocato fuori Foro
È stato eliminato l’obbligo per l’avvocato di essere iscritto negli elenchi istituiti presso i Consigli del luogo ove ha sede l’organismo e viene precisato che quando l’avvocato è iscritto in un elenco di un distretto di Corte d’Appello diverso da quello in cui ha sede l’organismo non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dai parametri forensi.
Il patrocinio a spese dello Stato viene invece assicurato anche allo straniero munito di regolare permesso di soggiorno sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto di controversia, all’apolide e ad enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica.
- La mediazione delegata fino alla rimessione in decisione
Il giudice potrà delegare in mediazione fino all’udienza di rimessione in decisione, e non già fino al momento della precisazione delle conclusioni.
- La condizione di procedibilità nelle materie obbligatorie
Il nuovo testo del decreto chiarisce che la mediazione, nei casi di controversie in materia obbligatoria, è condizione di procedibilità della domanda introduttiva del giudizio.
- L’omologazione ad opera del Tribunale competente
Per la prima volta viene precisato altresì che quando le parti aderenti alla mediazione non sono tutte assistite dagli avvocati, il verbale di conciliazione è omologato, su istanza di parte, con decreto del Presidente del Tribunale del luogo dove ha sede l’organismo di mediazione avanti al quale l’accordo è stato raggiunto.
In questo modo si chiarisce definitivamente un altro dei punti salienti che ha da sempre dato modo alla giurisprudenza di pronunciarsi con pareri contrastanti.
- La certificazione di conformità dell’avvocato ai fini esecutivi
Quando l’accordo di conciliazione va messo in esecuzione mediante notifica del precetto l’avvocato certifica la conformità all’originale della copia dell’accordo trasmessa con modalità telematiche all’ufficiale giudiziario.