CODICE ETICO
NORME DI COMPORTAMENTO DEL MEDIATORE
1) Il mediatore si impegna a svolgere l’attività secondo le norme del regolamento dell’organismo e secondo le norme di legge di cui al d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28. |
2) Il mediatore che accetta l’incarico deve essere certo di potere assolvere il proprio compito con la competenza richiestagli e secondo le sue personali qualificazioni personali. |
3) Il mediatore, allo scopo di garantire la imparzialità, deve rimanere indipendente per tutto il corso della procedura arbitrale e deve informare immediatamente il responsabile di possibili pregiudizi nell’attività di mediazione. |
4) Il mediatore, nello svolgimento della propria funzione deve formulare le proposte di mediazione nel rispetto delle legge e delle norme imperative. |
5) Il mediatore deve rispettare le disposizioni organizzative e le comunicazioni del responsabile dell’ufficio. |
6) Il mediatore deve astenersi dall’attività di mediazione quando ha rapporti personali con le parti o quando ha interesse all’affare oggetto della mediazione. |
7) Il mediatore per ogni singolo affare ha l’obbligo di sottoscrivere una dichiarazione di imparzialità ai sensi dell’articolo 14, comma 2 del d.lgs. 28/2010. |
8) Il mediatore può avvalersi dell’aiuto di tecnici, nominati fra gli elenchi dei consulenti di ufficio presso i tribunali e deve essere imparziale nella scelta degli stessi; gli incarichi devono essere distribuiti ai sensi dell’articolo 22 delle disposizioni attuative del codice di procedura civile. |
9) Il mediatore nel proporre l’accordo conciliativo non può influenzare la parti sulla loro determinazione, facendo intendere quale sarà l’esito del giudizio. |
10) Durante la durata della procedura di mediazione il mediatore deve evitare ogni comunicazione al di fuori dell’ufficio dell’organismo con le parti e, nel caso di comunicazioni necessarie, ne deve informare il responsabile e richiederne il parere. |
11) Il mediatore non può comunicare al di fuori del procedimento, alle parti, o ai loro difensori, le notizie relative al procedimento arbitrale. |
12) Il mediatore ha il dovere di riservatezza relativamente a tutte le informazioni apprese durante il procedimento di mediazione e relativamente alle dichiarazioni rese dalle parti; i dati personali possono essere utilizzati solo ed esclusivamente per il procedimento di mediazione. |
13) Per eventuale diffusione di notizie ed informazioni relative ad un procedimento, al fine di essere utilizzate in altra sessione di procedimento di mediazione, il mediatore si deve fare autorizzare espressamente dalle parti. |
14) È fatto divieto al mediatore di testimoniare nel futuro giudizio sulle dichiarazioni rese dalle parti nel procedimento, ed in tal caso deve dichiarare di essere tenuto al segreto professionale imposto dall’articolo 10, comma 2 del d.lgs. 28/2010. |
15) Il mediatore non può proporre o accettare alcun accordo diretto con le parti relativamente al pagamento delle proprie competenze, né relativamente alla determinazione del compenso. |
16) Il mediatore non può accettare compensi dalle parti. |
17) Nello svolgimento del procedimento di mediazione, il mediatore deve favorire un sereno e proficuo svolgimento della procedura. Deve stabilire i tempi e modi dei rinvii in modo tale da consentire la presenza e la partecipazione delle parti. |
18) Il mediatore che non rispetta le norme del codice etico dell’organismo, può essere sostituito o revocato dall’organismo, con apposito provvedimento motivato. |