NORMATIVA
Riferimenti normativi
D. Lgs. 28/2010
D. Lgs. 81/2010
L.98/2013
Testo riformato D.lgs.28-2010 - Riforma Cartabia 2022
D. n.150/2023
D. Lgs. 28/2010
Ambito di applicazione Gli organismi di mediazione accreditati dal Ministero della giustizia sono competenti in tutte le controversie civili e commerciali vertenti su diritti disponibili. |
Ricorso su istanza di parte Prima di dare avvio a un giudizio o in pendenza di causa (anche quelle già in corso al 20 marzo 2010), una parte può in qualsiasi momento depositare l’istanza di avvio di una procedura di mediazione. |
Ricorso su invito del giudice Valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, il giudice può invitare le parti con ordinanza a procedere alla mediazione prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni ovvero prima della discussione della causa. |
Ricorso per clausola contrattuale Se il contratto o lo statuto prevedono una clausola di mediazione e il tentativo non risulta esperito, il giudice o l’arbitro, su eccezione di parte, assegna il termine di quindici giorni per la presentazione dell’istanza di mediazione davanti a un organismo accreditato. |
Ricorso come condizione di procedibilità Il tentativo di conciliazione presso gli Organismi accreditati costituisce condizione di procedibilità nelle seguenti materie:
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D. Lgs. 81/2010
Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione, nonchè l’approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
L.98/2013
Testo riformato D.lgs.28-2010 - Riforma Cartabia 2022
D. n.150/2023