Procura sostanziale: valida solo se motivata, pena l’improcedibilità della domanda
La domanda giudiziale è improcedibile se al tentativo di conciliazione la parte delega un rappresentante tramite procura non motivata, priva dei “giustificati motivi” richiesti dalla legge. A sostenere questa tesi è il Tribunale di Firenze che, con sentenza 15 marzo 2024 n. 316, si è uniformato ai principi introdotti dalla riforma Cartabia e alle recenti pronunzie della Suprema Corte.
La sentenza n. 316/2024 recepisce infatti quanto già in precedenza espresso dalla Corte di Cassazione, secondo cui nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal D. Lgs. n. 28/2010 e successive modifiche, è necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal proprio difensore. Nella comparizione obbligatoria davanti al mediatore la parte ha la possibilità di farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, anche nella persona dello stesso difensore che l’assiste nel procedimento di mediazione, purché dotato di apposita procura sostanziale (Cass. 8473/2019, conf. Cass. 20643/2023).
L’art. 8 D. Lgs. n. 28/2010 prevede espressamente che al primo incontro davanti al mediatore debbano essere presenti sia le parti che i loro avvocati. Ciò comporta che, ai fini della realizzazione delle condizioni di procedibilità, la parte non possa evitare di presentarsi davanti al mediatore, inviando soltanto il proprio avvocato.
La necessità della comparizione personale non comporta però che si tratti di attività non delegabile. In mancanza di un’espressa previsione in tal senso deve ritenersi che si tratti di attività delegabile, pertanto la parte che non voglia o non possa partecipare personalmente alla mediazione ha possibilità di farsi sostituire, rilasciando a questo scopo una procura sostanziale, che non rientra nei poteri di autentica dell’avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista. Le pronunzie richiamate non fanno menzione di espressi limiti alla scelta della parte di conferire ad un soggetto terzo, purché quest’ultimo sia munito di idonei poteri rappresentativi sul piano sostanziale e sia a conoscenza dei fatti.
Si ricordi che l’art. 7 lett. h del D. Lgs. n. 149/2022, in attuazione della Legge Delega n. 206/2021, ha modificato l’art. 8 D. Lgs. n. 28/2010 prevedendo al comma 4 che le parti devono partecipare personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. È stato inoltre specificato che i soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale.
La legge non fornisce una definizione di “giustificato motivo”, non essendo possibile tipizzare le ragioni che rendono necessaria la nomina di un rappresentante. Il giudice dovrà pertanto valutare le ragioni che hanno indotto a rilasciare la procura e, qualora l’interessato non le chiarisca o non risultino dagli atti, ritenerle insussistenti. È onere della parte rappresentata dimostrare l’esistenza dei giustificati motivi, quantomeno in presenza di un’espressa eccezione formulata dalla controparte.
Quanto alle conseguenze dell’assenza dei giustificati motivi per la delega, la norma non indica espressamente la sanzione prevista. Come ha osservato la dottrina, considerato che la ratio della norma è quella di incrementare la partecipazione personale delle parti per facilitare la conciliazione, sarebbe illogico far discendere dalla nomina “immotivata” di un rappresentante l’inefficacia dell’accordo raggiunto.
Si può quindi concludere che, se l’accordo non è raggiunto, la parte rappresentata viene equiparata a quella assente e di conseguenza sanzionata con l’improcedibilità della domanda giudiziale.
Alla luce della novella legislativa l’espletamento di un tentativo di mediazione senza la presenza delle parti o quantomeno di loro delegati con giustificati motivi, non potrebbe ritenersi effettivo perché non consente di valutare le ragioni sottese alla domanda e non consente di sondare a pieno tutte le possibilità di definizione della lite. Infine, la possibilità del collegamento da remoto non rende, in linea generale, difficoltosa la partecipazione personale della parte. Alla stregua delle considerazioni che precedono la domanda va dichiarata improcedibile.