I costi della mediazione: facciamo chiarezza
Il decreto n. 150 del 24 ottobre 2023 ha modificato i criteri di calcolo delle indennità spettanti agli organismi.
Indennità e spese per il primo incontro
Secondo le nuove disposizioni per il primo incontro le parti sono tenute a versare all’organismo di mediazione:
– un importo a titolo di indennità, ossia le spese di avvio del procedimento di mediazione e le spese di mediazione comprendenti il compenso del mediatore;
– le spese vive, diverse dalle spese di avvio, costituite dagli esborsi documentati effettuati dall’organismo per la convocazione delle parti, per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi quando la parte è priva di propria firma digitale e per il rilascio delle copie dei documenti relativi al procedimento di mediazione.
Il decreto n. 150/2023 prevede quindi che:
sono dovuti e versati a titolo di spese di avvio i seguenti importi:
- € 40,00 esclusa iva per le liti di valore sino a € 1.000,00;
- € 75,00 esclusa iva per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00;
- € 110,00 esclusa iva per le liti di valore superiore a € 50.000,00 e indeterminato;
sono dovuti a titolo di spese di mediazione i seguenti importi:
- € 60,00 esclusa iva per le liti di valore non superiore a € 1.000 e per le cause di valore indeterminabile basso;
- € 120,00 esclusa iva per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile medio;
- € 170,00 esclusa iva per le liti di valore superiore a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile alto.
Inoltre, quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi sono dovute esclusivamente le spese di avvio e le spese di mediazione.
Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione sono altresì dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità alla tabella approvata dall’organismo di mediazione, detratti gli importi relativi alle spese di mediazione, con una maggiorazione del dieci per cento.
Determinazione delle spese di mediazione
In caso di conciliazione al primo incontro, le ulteriori spese di mediazione dovute vengono calcolate in conformità alla tabella approvata dall’organismo di mediazione, con una maggiorazione del dieci per cento.
In caso di conciliazione in incontri successivi al primo, sono dovute all’organismo le ulteriori spese di mediazione calcolate secondo la tabella approvata dall’organismo di mediazione, detratti gli importi dovuti a titolo di spese di mediazione, con una maggiorazione del venticinque per cento.
Quando il procedimento prosegue con incontri successivi al primo e si conclude senza conciliazione sono dovute all’organismo le ulteriori spese di mediazione calcolate secondo la tabella approvata dall’organismo di mediazione, detratti gli importi corrisposti a titolo di spese di mediazione.
Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell’articolo 5 comma 1 del Decreto Legislativo n.28/2010, o quando è demandata dal giudice, le spese di mediazione sono ridotte di un quinto.
Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell’articolo 5 comma 1 del decreto legislativo n.28/2010 o quando è demandata dal giudice, l’indennità di mediazione è ridotta di un quinto, e sono ridotte di un quinto le ulteriori spese di mediazione.
Determinazione delle spese di mediazione: la determinazione del valore della lite e dell’accordo di conciliazione
Quando la domanda o l’atto di adesione non indicano il valore della controversia, o le parti non concordano sulla sua quantificazione, o sono stati applicati in modo errato i criteri previsti per la precisazione dello stesso, il valore della lite è determinato dall’organismo con atto comunicato alle parti.
Il valore della lite può essere nuovamente determinato dal responsabile dell’organismo, su indicazione delle parti o su segnalazione del mediatore, quando sopravvengono nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti allegati dalle parti nel corso del procedimento.
Quando l’accordo definisce questioni ulteriori rispetto a quelle considerate per la determinazione del valore del procedimento, il responsabile dell’organismo ne determina il valore dandone comunicazione alle parti.
Criteri per l’approvazione della tabella delle spese di mediazione
Le spese di mediazione dovute all’organismo sono calcolate secondo la tabella predisposta da ciascun organismo nel rispetto del presente articolo, approvata dal responsabile del registro, fermo quanto previsto dagli articoli 28 e 30 del decreto.
La tabella delle spese di mediazione è allegata al regolamento di procedura e prevede:
a) scaglioni di valore minimo e massimo del procedimento;
b) uno scaglione di valore non superiore nel massimo a € 1000;
c) scaglioni applicabili in caso di valore indeterminabile basso, medio e alto;
d) una maggiorazione degli importi calcolati in base alla tabella non superiore al venticinque per cento in caso di conciliazione in incontri successivi al primo.
In caso di conciliazione in incontri successivi al primo, la tabella può prevedere che gli importi massimi da essa previsti possono essere maggiorati fino al venti per cento, in ragione dell’esistenza di almeno uno dei seguenti criteri:
a) esperienza e competenza del mediatore designato su concorde indicazione delle parti;
b) complessità delle questioni oggetto della procedura, quali l’impegno richiesto al mediatore, valutabile anche, ma non esclusivamente, in base al numero degli incontri.
Soggetti obbligati e modalità di pagamento
Le indennità e spese per il primo incontro sono dovute e versate da ciascuna delle parti, rispettivamente, alla presentazione della domanda di mediazione e al momento dell’adesione.
Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione e quando la procedura di mediazione prosegue con incontri successivi al primo, sono dovute e versate da ciascuna delle parti le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità alla tabella approvata.
Le parti sono solidalmente obbligate a corrispondere all’organismo le ulteriori spese di mediazione in caso di conciliazione o di prosecuzione del procedimento con incontri successivi al primo.
Ai fini della individuazione dei soggetti tenuti al pagamento delle spese di mediazione, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi, il responsabile dell’organismo li considera come una parte unica.