Sanzioni alla parte che tiene condotte ostruzionistiche e non collaborative in mediazione
Nei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, con il provvedimento che definisce il giudizio il giudice, se richiesto, può condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento in favore della controparte vittoriosa di una somma equitativamente determinata nella misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.
La sanzione pecuniaria in parola, disciplinata all’art. 12 bis comma 3 D. Lgs.28/2010, si basa sul modello di cui all’art. 96 comma 3 c.p.c. ed ha lo scopo di punire le condotte ostruzionistiche e non collaborative della parte chiamata in mediazione, che risulti poi soccombente all’esito della lite. Il legislatore ha voluto così limitare le azioni e le impugnazioni pretestuose e con finalità dilatorie, invitando indirettamente le parti a tenere una condotta conforme alle regole di buona fede e correttezza.
Lo afferma il Tribunale di Napoli con sentenza n. 5398/2023 del 25-05-2023, con la quale ha chiarito che le norme sopra menzionate fungono in primis da deterrente, ma hanno anche lo scopo di deflazionare il contenzioso, ristorare la parte vittoriosa e sanzionare la parte che ha tenuto una condotta ostruzionistica e non collaborativa.