Mediazione obbligatoria: se la parte non è presente personalmente è necessaria la procura speciale?
In caso di mancata partecipazione della parte personalmente all’incontro di mediazione è necessario conferire procura speciale al difensore. A stabilirlo è il Tribunale di Milano (sentenza 14 aprile 2021) , che ha recepito il recente orientamento della giurisprudenza (Cass. n.8473/2019) a tenore del quale le parti possono delegare il difensore all’uopo, a condizione che detta delega si fondi su di una procura speciale sostanziale, ossia una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto. Infatti, ai fini dell’esperimento della condizione di procedibilità, gli artt. 5 e 8 del D.lgs 28/2010 impongono la partecipazione personale delle parti nel procedimento di mediazione. Nel caso in cui il difensore della parte non presente personalmente non sia munito di procura speciale, sarà compito del giudice disporre che la sua attuazione avvenga nel rispetto della legge. In tal caso, infatti, la conseguenza della accertata irritualità non sarà la dichiarazione di improcedibilità, ma l’attivazione del potere del Giudice di disporre la sua attuazione nelle forme di legge.