Opposizione a decreto ingiuntivo: su chi grava l’onere di proporre istanza di mediazione?
Come rimarcato dal Giudice di Legittimità (Sezioni Unite n. 19596/2020), a seguito dell’opposizione a decreto ingiuntivo, l’onere di promuovere la procedura di mediazione grava sul creditore. Qualora la parte opposta non si adoperi in tal senso, alla pronuncia di improcedibilità dell’opposizione conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo.
Le Sezioni Unite hanno infatti precisato che nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5 comma 1bis del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta. Ne consegue che, ove questa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”.
Le disposizioni contenute nel d.lgs. n. 28 del 2010, pur non affrontando direttamente la questione in esame, si armonizzano con la tesi che pone l’onere di promuovere la procedura di mediazione a carico dell’ingiungente: l’art. 4, comma 2 d.lgs. cit., nel regolare l’accesso alla mediazione, stabilisce che “l’istanza deve indicare l’organismo, le parti, l’oggetto e le ragioni della pretesa”; l’art. 5 comma 1-bis d.lgs. n. 28 del 2010 dispone che “chi intende esercitare in giudizio un’azione” relativa a una controversia nelle materie ivi indicate “è tenuto, assistito dall’avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto”.
L’obbligo di esperire il procedimento di mediazione è posto a carico di chi intende esercitare in giudizio un’azione: l’attore, assumendo l’iniziativa processuale, chiarisce l’oggetto e le ragioni della pretesa. E, poiché “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo le parti riprendono ciascuna il proprio ruolo ed è il creditore opposto a doversi attivare per la procedura di mediazione, come normalmente avverrebbe se si trattasse di una causa ordinaria”, appare oltremodo curioso che l’opponente, ovverosia il debitore che si è limitato a reagire all’iniziativa del creditore, possa essere costretto ad indicare l’oggetto e le ragioni di una pretesa che non è la sua. Ne deriva che “l’improcedibilità del giudizio di opposizione per mancato avvio della procedura di mediazione determina la caducazione del decreto ingiuntivo, cioè la sua revoca”.
Ne consegue che il mancato tempestivo esperimento della procedura di mediazione comporta l’improcedibilità della domanda creditoria fatta valere in sede monitoria, quindi la perdita di efficacia del decreto ingiuntivo precedentemente ottenuto.