Nuove misure urgenti: COVID-19

Per il periodo di cui al comma 1- (1. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020) -. sono altresì sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, nei procedimenti di negoziazione assistita ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, – 42 – 17/3/2020 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale – n. 70 della legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie regolati dalle disposizioni vigenti, quando i predetti procedimenti siano stati promossi entro il 9 marzo 2020 e quando costituiscono condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Sono conseguentemente sospesi i termini di durata massima dei medesimi procedimenti.”

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Procura sostanziale: valida solo se motivata, pena l’improcedibilità della domanda La domanda giudiziale è improcedibile se al tentativo di conciliazione la parte delega un rappresentante tramite procura non motivata, priva dei “giustificati motivi” richiesti dalla legge. A sostenere questa tesi

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